LE NORME PER LA QUALITÀ
Le esigenze che la qualità è chiamata a soddisfare possono essere:
- di carattere “primario” connesse cioè con la tutela dei diritti fondamentali quali la salute, la sicurezza, la dignità e la vita in genere degli individui
- di natura “accessoria” quindi relative allo sviluppo del sistema economico o all’accrescimento del benessere della società
QUALITÀ DI SISTEMA - adeguata gestione delle risorse e dei processi produttivi
QUALITÀ DI PRODOTTO - prestazioni, affidabilità, durata e caratteristiche qualitative in genere dei prodotti sia strumentali, sia di consumo per beni durevoli e non
Come tali, sono caratterizzate da diversi gradi di priorità e livelli di tutela (vedi immagine).
I bisogni primari sono tutelati dalla legislazione dello Stato attraverso le cosiddette Regole Tecniche (obbligatorie) che prescrivono i requisiti essenziali per la protezione di interessi pubblici generali, quali la sicurezza e la salute, nonché, in molti casi, le procedure per la dimostrazione della conformità a tali requisiti.
Le esigenze accessorie sono coperte da Norme Tecniche o documenti normativi equivalenti (volontari) e vengono prodotte dagli Enti di Normazione e da altri Soggetti qualificati attraverso il consenso di tutte le parti interessate; vengono adottate spontaneamente dagli Operatori socio economici che stabiliscono i requisiti costruttivi, prestazionali e funzionali dell’oggetto della normazione in relazione allo stato dell’arte.
La conformità alle Regole Tecniche (certificazione obbligatoria o cogente) garantisce solo il rispetto dei requisiti essenziali e, come tale, rappresenta un livello basico importante, ma non necessariamente esaustivo, di qualità. Per contro, il mancato rispetto delle regole cogenti costituisce violazione di legge. La conformità alle Norme Tecniche (certificazione volontaria) è indice di rispondenza dell’oggetto della normazione ai più avanzati requisiti costruttivi, prestazionali e funzionali e fornisce, pertanto, ampie garanzie in ordine alla capacità di soddisfacimento dei bisogni associati, incluso, in misura crescente, il rispetto delle leggi applicabili.
L’assenza di certificazione volontaria può escludere dal mercato o comunque comportare penalizzazioni nei confronti del mercato stesso, ma non implica sanzioni. Di fatto, la normativa volontaria tende ad inglobare al proprio interno anche requisiti di natura cogente e, per contro, la normativa cogente, per gli aspetti più propriamente tecnici, tende a fare riferimento alle norme tecniche volontarie con conseguente progressivo avvicinamento e sostanziale integrazione delle due categorie di norme, in un quadro di complementarietà e sinergie. Ciò rappresenta una evoluzione positiva del Sistema per la Qualità che, pur con taluni ritardi e inevitabili contraddizioni, condurrà ad un rafforzamento del sistema stesso.
In ogni caso, le Norme siano essere Regole obbligatorie o Norme volontarie costituiscono il riferimento primario per i processi di costruzione della qualità (Norme specifiche di prodotto e processo) e di assicurazione della qualità (Norme generiche di prova e misura e normativa quadro in materia di qualità) e la conformità alle Norme può, a buon diritto, essere considerata sinonimo di qualità (nei limiti, si intende, consentiti dalla maggiore o minore “bontà” del riferimento normativo applicabile).